Ordinanza del Sindaco n.11 del 21.12.2015: DISPOSIZIONI REGOLANTI L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARI DI PETARDI ED UTILIZZO DI ALTRI MANUFATTI PIROTECNICI.
Pubblicata il 22/12/2015
Comune di Cordignano
Provincia di Treviso
Registro Generale n. 69
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 11 DEL 21-12-2015
Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: DISPOSIZIONI REGOLANTI L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARI DI PETARDI ED UTILIZZO DI ALTRI MANUFATTI PIROTECNICI. |
L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di dicembre, il Sindaco
ORDINA
RITENUTO necessario adottare con urgenza il presente provvedimento, in relazione al Capodanno 2015/2016;
CONSIDERATO doveroso vietare comportamenti che possono turbare la tranquillità o compromettere la sicurezza dei cittadini nei luoghi aperti;
RITENUTO altresì doveroso tutelare il riposo della popolazione residente contenendo l’inquinamento acustico;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 50 e 54;
VISTO l’art. 57 del T.U.L.P.S.;
VISTO lo Statuto comunale;
O R D I N A
Negli spazi pubblici, nelle zone residenziali del Comune di Cordignano e nelle loro vicinanze, è vietato far esplodere fuochi d’artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi, nonché ogni prodotto che comporti l’emissione di fumo o gas visibile, ad eccezione del giorno 31 dicembre 2015 dalle ore 22:00 alle ore 24:00 e del giorno 1 gennaio 2016 dalle ore 00:00 alle ore 01:30.Si invita la cittadinanza:
- ad acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati;
- a non raccogliere eventuali ‘artifici’ inesplosi che si dovessero rinvenire a terra;
- ad accendere i botti solo ed esclusivamente a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando le aree che risultino affollate.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento, per le azioni di controllo, alla Stazione Carabinieri di Cordignano, alla Questura di Treviso, ed all’Ufficio di Polizia Locale di Cordignano.
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cordignano, e l’informazione alla stampa locale.
In caso di violazione, si applicherà la sanzione prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (l’Autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 689/1981, è il Sindaco).
Ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. del Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on-line, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, 21 dicembre 2015.
IL SINDACO
Dott. Roberto Campagna
Allegati
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ORDINANZA FUOCHI D\'ARTIFICIO, SPARI DI PETARDI ED UTILIZZO DI ALTRI MANUFATTI PIROTECNICI.pdf | 208.11 KB |